Numero di segnalazione guasti
0433 88077 opzione "4"
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NEWS
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Bilancio esercizio 2023 |
Dal sotto riportato link è possibile scaricare il bilancio in formato pdf
Bilancio Esercizio 2023
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INFORMAZIONI EX.ART.1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N.124
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Cliccando sull'icona sottostante è possibile visulizzare le informazioni relative alle sovvenzioni , contributi, incarichi, etc provenienti da Pubbliche Amministrazioni e soggetti equiparati.
anno 2023
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Bilancio esercizio 2022 |
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Bilancio Esercizio 2022
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INFORMAZIONI EX.ART.1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N.124
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anno 2022
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Comunità Energetiche Rinnovabili – Verifica di appartenenza ad un’area |
Con la delibera 727/2022/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità Energetiche Rinnovabili.
Poiché il TIAD prevede che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso sia riferita all’area sottesa alla cabina primaria, ARERA ha delineato i criteri sulla base dei quali i Gestori di rete che dispongono di cabine primarie individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna CP a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico.
In particolare, si prevede che le aree così individuate siano fruibili on-line (inizialmente sui siti internet dei singoli Gestori di rete che dispongono di cabine primarie e entro il 30 settembre 2023 sul sito internet del GSE). Inoltre, il TIAD prevede che l’accesso alle configurazioni, da un punto di vista geografico, sia effettuato e verificato sulla base dell’indirizzo di fornitura e non sulla base dell’indirizzo del punto di connessione alla rete.
In ottemperanza a quanto previsto dal TIAD è possibile verificare l’area di appartenenza del proprio punto di fornitura utilizzando la mappa interattiva disponibile al seguente link:
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html
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Bilancio esercizio 2021 |
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Bilancio Esercizio 2021
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INFORMAZIONI EX.ART.1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N.124
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anno 2021
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Delibera 566/2021: Corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità |
L'Autorità dell’energia (ARERA) ha approvato la delibera che contiene le modalità di calcolo del nuovo corrispettivo di capacità. In fase transitoria per il primo trimestre 2022 sarà applicato a tutti i Clienti finali il corrispettivo previsto dall'Autorità per il mercato di maggior tutela. Eventuali aggiornamenti della componente tariffaria saranno oggetto di successive comunicazioni. Approfondimenti e riferimenti alle delibere ARERA sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo :
http://www.sci-forni.it/html/corr_cap.html
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Bilancio esercizio 2020 |
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Bilancio Esercizio 2020
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INFORMAZIONI EX.ART.1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N.124
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anno 2020
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Bilancio esercizio 2019 |
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Bilancio Esercizio 2019
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Bilancio esercizio 2018 |
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Bilancio Esercizio 2018
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ATTIVAZIONE PORTALE UTENTI |
Da luglio 2019 è attivo il portale utenti per consultare dati del contratto, bollette e consumi all’indirizzo: www.sci-forni.it cliccando su “Area Clienti”
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INFORMAZIONI EX.ART.1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N.124
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anno 2019
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Indennizzo automatico interruzione del 29/10/2018, precisazioni |
Con riferimento all'indennizzo presente nelle bolette del 6° Bimestre 2018 (Novembre - Dicembre), informiamo che:
- in assenza di alcuna comunicazione da parte del cliente/utente l'eventuale credito riportato in bolletta sarà decurato, (fino ad esaurimento) nelle successive bollette
- altrimenti è possibile richiedere il rimborso del credito in contatnti presentando la bolletta ricevuta presso i nostri sportelli
- oppure inviandoci una mail contenente: iban, importo a credito, numero della bolletta e dati del clientie provvederemo noi ad effettuare il bonifico dell'importo in favore dell'utente.
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Bilancio esercizio 2017 |
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Bilancio Esercizio 2017
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Evoluzione dei mercati al dettaglio: Il percorso per la fine della tutela di prezzo nei settori elettrico e gas |
Evoluzione dei mercati al dettaglio: Il percorso per la fine della tutela di prezzo nei settori elettrico e gas
In base alla delibera 746/2017/R/com - obblighi informazione a maggior tutela dell' Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico riguardante il percorso per la fine della tutela di prezzo nei settori elettrico e gas, al fine di indirizzare il cliente finale ad una maggior consapevolezza e trasparenza delle condizioni contrattuali della tutela simile, alleghiamo il link dove potrà trovare tutte le informazioni necessarie.
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Verifiche Periodiche SPI |
Per quanto riguarda l’effettuazione delle verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel stabilisce che esse sono obbligatorie:
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per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
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per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno).
Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto di seguito:
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotato di più sistemi di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, ai fini degli obblighi riguardanti l’effettuazione delle verifiche periodiche si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.
La delibera stabilisce che il produttore, il cui impianto rientra nei requisiti sopra esposti, è tenuto ad inviare la documentazione attestante l’avvenuta effettuazione di tali prove al gestore di rete sulla cui rete di distribuzione risulta connesso l’impianto di produzione.
S.C.I. Forni di Sopra invierà a tutti i soggetti interessati un’informativa riportante le disposizioni previste dalla delibera 786/2016/R/eel, con particolare riferimento alle verifiche periodiche con cassetta prova relè dei sistemi di protezione di interfaccia, le modalità e le tempistiche per adempiere agli obblighi riportati nel provvedimento.
L'invio della documentazione relativa all’effettuazione delle verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione di interfaccia, come previsto dal provvedimento dell’Autorità potra avvenire attraverso PEC all'inidrizzo della S.C.I. Forni di Sopra di seguito riportato:
Nel caso di mancato invio della documentazione relativa alle verifiche, S.C.I. Forni di Sopra, nel corso del mese successivo alla scadenza prevista, invierà ai soggetti interessati un sollecito per l’effettuazione delle medesime.
Si ricorda che, qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento di tale sollecito, S.C.I. Forni di Sopra lo comunicherà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. Ad incentivi sospesi, il mancato invio della documentazione attestante l’effettuazione delle verifiche, potrà portare alla sospensione del servizio di connessione.
Per visualizzare il documento integrale relativo alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico è possibile cliccare la Delibera 786/2016/R/eel:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm
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Regolazione servizio di misura dell'energia prodotta - delibera 595/14 |
Ai sensi dell'art.7 della menzionata delibera la Società Cooperativa Idroeelttrica di Froni di Sopra S.R.L. comunica che il proprio sistema di telelettura è compatibile ad oggi (15/04/2015) con i contatori Landis & Gyr BT e MT per la serie ZMD 300/400
Su specifica richiesta del produttore Società Cooperativa Idroeelttrica di Froni di Sopra S.R.L. sarà in grado di teleleggere ulteriori tipologie di contatori delle più note marche in commercio appoggiandosi a società di service specializzate.
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Sperimentazione tariffaria pompe di calore |
Per tutti i clienti domestici che per il riscaldamento individuale dell'abitazione di residenza utilizzano unicamente pompe di calore elettriche, dal 1° luglio 2014 l'Autorità per l'energia il gas e il settore idrico consente di sperimentare una nuova tariffa (chiamata D1), relativa ai servizi di rete ed agli oneri generali di sistema.
maggiori informazioni a questa pagina
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In attuazione di quanto previs to dal TIBEG (articoli 31.1 dell' Allegato A della deliberazione 26 settembre 2013 402/13/R/com), le imprese distributrici e i venditori di energia elettrica provvedono a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni sul bonus sociale anche tramite il proprio sito internet, facendo riferimento al seguente schema di informativa
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Bonus sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale" (ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica'). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza (con potenza contrattuale non superiore a 3 kWper una famiglia fino a 4 componenti e non superiore a 4,5 kW per una famiglia con più di 4 componenti), che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico..
Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE.
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l'ISEE
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
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Delibera AEEG Arg/com 146/11 |
Informazioni di cui all’art. 6
In relazione a quanto previsto dalla deliberazione AEEG ARG/COM 146/11, comunichiamo che le informazioni di cui all’art. 6 potranno essere trasmesse secondo le specifiche ed indicazioni contenute nell’allegato A alla suddetta delibera utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata:
Eventuali modalità di invio alternative basate su tecnologia web verranno pubblicate in seguito.
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Attivazione numero verde |
Vi informiamo che a partire dal 01 gennaio 2009 per il servizio clienti, è attivo il numero verde sottoriportato. La chimata è gratuita da rete fissa, disabilitata da rete mobile. Nei periodi in cui il servizio non è attivo sarà possibile lasciare un messaggio vocale ed essere successivamente ricontattati.
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Posta Elettronica Certificata
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Comunicazione dei dati catastali identificativi dell'imobile presso
cui e' attivata la fornitura di energia elettrica |
Gentili Clienti,
desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione il modello di comunicazione allegato, che va utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311).
Tale legge, all’articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc…) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.
Sarà cura della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Srl., una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005.
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, Vi invitiamo a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisandoVi che la Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Srl provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (modificato dall’art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito nella L. 2.12.2005 n. 248), qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 203 Euro a 2.065 Euro.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444, oppure consultare il sito INTERNET dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Con l’occasione Le inviamo cordiali saluti.
Allegato modulo invio dati Catastali
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